la Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa è disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
estratto: " art.12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)
1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova ((nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto))in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa ((e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro)).
3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 ((, comma 2,))nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22."